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Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed

Cosa fa

Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la rappresentanza dei genitori; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.

QUANDO SI VOTA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il MIUR emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. La data della votazione sarà fissata dal Direttore preposto di ciascun USR.

RIUNIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO

Come previsto dall’ art 8 comma 9 del TU le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

DURATA IN CARICA

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

– Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)

– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo

– Adotta il Regolamento di Istituto

– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.

– Delibera il calendario scolastico.

– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.

– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.

– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.

– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.

– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. La figura di presidente del Consiglio d’Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive).

Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

La composizione di tale organo può essere schematizzata come segue:

  • il dirigente scolastico;
  • rappresentanti degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado)
  • rappresentanti dei docenti;
  • rappresentanti dei genitori;
  • rappresentanti del personale ATA.

DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

Gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio o che a qualsiasi titolo non siano più iscritti nella scuola.

I Genitori di alunni per i casi indicati sopra. Rimangono in carica nell’eventualità vi sia l’iscrizione di un altro figlio per l’anno scolastico successivo.

Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in attesa di un procedimento.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

I docente che, con incarico di presidenza, sostituisce il Dirigente negli organi collegiali.

Organizzazione e contatti

Dipende da